La diffida ad adempiere assegna un termine congruo (7–30 giorni) per eseguire l'obbligazione; se scade inutilmente, il contratto si risolve di diritto. È utile per consegne, rifacimenti e inadempimenti non solo pecuniari. Va inviata con prova e allegati.
Fissa il termine, dichiara gli effetti, allega le prove. Scarichi il PDF e lo invii con i tuoi canali (PEC, email o raccomandata A/R). Primo documento gratis.
Se il tuo obiettivo è la risoluzione in caso di inerzia (non solo il pagamento).
Rapporto/violazione; termine congruo (7–30 gg); avvertenza di risoluzione; riserva danni; allegati.
"Ai sensi dell'art. 1454 c.c. La invito ad adempiere entro [termine]; decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto di diritto con riserva di danni. omissis"
Un termine ragionevole per l'adempimento: 7-15 giorni per prestazioni semplici, fino a 30 per quelle complesse.
No, la diffida ad adempiere può essere il primo atto, specie se l'obiettivo è la risoluzione del contratto.
Sì, puoi cumularla con la richiesta di interessi di mora e danni per il ritardo.
Puoi indicare la modalità di adempimento preferita, ma il debitore può scegliere tra quelle equivalenti.
Contratto, corrispondenza precedente, prove dell'inadempimento, eventuali solleciti o diffide precedenti.
Al contraente inadempiente, all'indirizzo contrattuale o PEC se disponibile.
Se il termine scade inutilmente, il contratto si risolve di diritto senza bisogno di ulteriori atti.
L'adempimento anche tardivo impedisce la risoluzione, ma restano dovuti interessi e danni per il ritardo.