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Diffida ad adempiere: guida completa (art. 1454 c.c.)

La diffida ad adempiere assegna un termine congruo (7–30 giorni) per eseguire l'obbligazione; se scade inutilmente, il contratto si risolve di diritto. È utile per consegne, rifacimenti e inadempimenti non solo pecuniari. Va inviata con prova e allegati.

Fissa il termine, dichiara gli effetti, allega le prove. Scarichi il PDF e lo invii con i tuoi canali (PEC, email o raccomandata A/R). Primo documento gratis.

Quando preferirla alla mora

Se il tuo obiettivo è la risoluzione in caso di inerzia (non solo il pagamento).

Struttura e wording

Rapporto/violazione; termine congruo (7–30 gg); avvertenza di risoluzione; riserva danni; allegati.

Mini fac-simile

"Ai sensi dell'art. 1454 c.c. La invito ad adempiere entro [termine]; decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto di diritto con riserva di danni. omissis"

Errori da evitare

  • • Termine non congruo
  • • Mancanza dell'avvertenza risolutiva
  • • Allegati assenti
  • • Canale senza prova

Domande frequenti

Cos'è "congruo"?

Un termine ragionevole per l'adempimento: 7-15 giorni per prestazioni semplici, fino a 30 per quelle complesse.

Serve prima la mora?

No, la diffida ad adempiere può essere il primo atto, specie se l'obiettivo è la risoluzione del contratto.

Posso chiedere interessi?

Sì, puoi cumularla con la richiesta di interessi di mora e danni per il ritardo.

Preferenze (riparazione/sostituzione)?

Puoi indicare la modalità di adempimento preferita, ma il debitore può scegliere tra quelle equivalenti.

Quali allegati?

Contratto, corrispondenza precedente, prove dell'inadempimento, eventuali solleciti o diffide precedenti.

A chi inviare?

Al contraente inadempiente, all'indirizzo contrattuale o PEC se disponibile.

Effetti sul contratto?

Se il termine scade inutilmente, il contratto si risolve di diritto senza bisogno di ulteriori atti.

Se nel frattempo paga/esegue?

L'adempimento anche tardivo impedisce la risoluzione, ma restano dovuti interessi e danni per il ritardo.