Per morosità condominiale serve una base documentale: delibera di approvazione, riparto/millesimi, estratti. La messa in mora indica rate scadute, tasso (da regolamento o legale), IBAN e un termine perentorio. Destinatario: proprietario (condòmino). Canale: PEC/A-R. Possibili seguiti ex art. 63 disp. att. c.c.
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Tasso da regolamento/delibera; in mancanza legale. Invia al condòmino; rivalsa sull'inquilino è interna.
"Si intima € [totale] per quote [competenze] entro [termine] su IBAN [IBAN]. Interessi ex regolamento/1224 (v. calcolo). In difetto, tutele di legge. omissis"
Sì, la delibera di approvazione del bilancio/riparto è essenziale per dimostrare la legittimità del credito.
Specifica la quota millesimale dell'unità e il criterio di riparto utilizzato (generale, riscaldamento, ascensore, ecc.).
Prima verifica il regolamento condominiale, poi eventuali delibere; in mancanza si applica il tasso legale.
Al proprietario dell'unità immobiliare, anche se locata. La rivalsa sull'inquilino è rapporto interno.
Invia sempre al proprietario. Se il contratto prevede che le spese siano a carico dell'inquilino, il proprietario potrà rivalersi.
15-30 giorni sono congrui per spese condominiali, considerando che spesso richiedono verifiche documentali.
Delibera di approvazione, prospetto di riparto, estratti delle quote dovute, regolamento se rilevante.
Dopo messa in mora infruttuosa, per ottenere decreto ingiuntivo con procedura semplificata per crediti condominiali.